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Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

69562
Stato 26 occorrenze
  • 1978
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

(Incompetenza del giudice)

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

(Ricorso al giudice)

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Quando l'incompetenza sia stata eccepita o rilevata ai sensi del comma precedente, il giudice rimette la causa al giudice competente, fissando un

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

(Poteri istruttori del giudice)

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

La domanda di conciliazione concernente la determinazione, l'aggiornamento e l'adeguamento del canone è presentata al giudice competente. Il giudice

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Se la conciliazione non riesce, il giudice ne dà atto nel verbale.

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Nel caso di opposizione del convenuto il giudice esperisce il tentativo di conciliazione.

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Quando una causa relativa alle controversie di cui agli articoli 30 e 45 sia stata proposta dinanzi a giudice incompetente, l'incompetenza può essere

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Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite nel presente capo riguarda una controversia diversa da quelle previste negli

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Se le parti si conciliano, viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti e dal giudice e depositato in cancelleria.

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è posto l'immobile. Sono nulle le clausole derogative dalla competenza per territorio.

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Il giudice, se ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli articoli 48 e 49.

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, può assegnare un termine non

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Il giudice, nell'udienza di cui al primo comma dell'articolo 437 del codice di procedura civile, può nominare un consulente tecnico rinviando ad

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Alla prima udienza, se il convenuto compare e non si oppone, il giudice ad istanza del locatore, pronunzia ordinanza di rilascio per la scadenza di

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precedente, le parti possono chiedere al giudice la determinazione del canone.

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Qualora la causa non rientri nella rispettiva competenza per valore, il pretore o il conciliatore la rimette con ordinanza non impugnabile al giudice

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Il giudice, su istanza del ricorrente, alla prima udienza e comunque in ogni stato del giudizio, valutate le ragioni addotte dalle parti e le prove

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succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo.

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Il giudice, oltre a determinare il ripristino o il risarcimento, ordina al locatore il pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 2.000.000 da

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Il giudice può disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ispezione dell'immobile e l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti

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Nell'udienza di cui sopra il giudice può essere affiancato da due esperti, uno per ciascuna delle parti, che possono sceglierli anche nell'ambito

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Il giudice, oltre a determinare il ripristino o il risarcimento del danno, ordina al locatore il pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 2.000 000

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Col provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, tenuto conto delle condizioni del conduttore e del locatore e delle ragioni per le quali viene

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sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice.

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determinarsi dal giudice in misura non inferiore a 12 e non superiore a 48 mensilità del canone, oltre ad un equo indennizzo per le spese di trasloco.

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